Una società otteneva in primo e secondo grado il rimborso della addizionale provinciale energia dal proprio fornitore, sostenendo il contrasto della tassa con il diritto europeo. Il fornitore ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo che la tassa è un'integrazione dell'accisa esistente e che le direttive UE non si applicano nei rapporti tra privati. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia UE sull'efficacia delle direttive tra privati, ha emesso un'ordinanza interlocutoria, rinviando la causa a pubblica udienza per una trattazione approfondita.
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