La Corte di Cassazione ha stabilito che, in un accordo transattivo, la dicitura "somma lorda" si riferisce ai soli oneri a carico del lavoratore (fiscali e previdenziali), escludendo i contributi a carico del datore di lavoro, a meno che non sia diversamente specificato. Il caso riguardava una lavoratrice che, dopo una conciliazione, si era vista detrarre anche la quota contributiva datoriale. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, confermando che l'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e che la somma lorda pattuita non poteva essere decurtata di oneri non a carico della lavoratrice.
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