Una società, a seguito di un accordo transattivo che riduceva il suo debito, ha chiesto il rimborso dell'IVA versata in eccesso. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29268/2023, ha chiarito che il rimborso IVA è ammissibile anche senza la procedura di variazione, ma solo a condizione che il contribuente dimostri la definitiva eliminazione di qualsiasi rischio di perdita di gettito per l'Erario, ovvero che il cliente non abbia detratto né possa più detrarre l'imposta.
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