Un'indagata per riciclaggio ha versato 450.000 euro a una società immobiliare per l'acquisto di un immobile, per poi recedere dall'affare. Con un accordo transattivo, la società ha trattenuto 400.000 euro a titolo di risarcimento danni. Il tribunale ha disposto il sequestro preventivo di tale somma, ritenendola profitto del reato di riciclaggio. L'amministratore della società ha fatto ricorso, dichiarandosi terzo estraneo in buona fede. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il sequestro preventivo. I giudici hanno stabilito che il terzo che ottiene un vantaggio da un reato non è estraneo se non dimostra un affidamento incolpevole. Nel caso specifico, le trattative anomale, la mancanza di contratti scritti con data certa e il coinvolgimento di soggetti già indagati escludono la buona fede della società.
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