Un'impresa appaltatrice ha chiesto un risarcimento al committente per maggiori costi dovuti a ritardi e aumento dei prezzi, utilizzando lo strumento della riserva nell'appalto. Per una delle riserve, l'impresa aveva già firmato un accordo transattivo, ma sosteneva che una clausola le permettesse di avanzare nuove pretese. Per i danni da ritardo, invece, non ha fornito prove complete. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha stabilito che una riserva chiusa con un accordo è definitivamente rinunciata e richiede una nuova iscrizione per fatti futuri. Inoltre, ha ribadito che l'onere di provare concretamente il danno (es. macchinari e operai fermi) spetta interamente all'appaltatore. L'impresa ha perso la causa.
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