L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2012, in seguito a un accesso nei locali aziendali per acquisire documentazione. La società ha eccepito la nullità dell'atto per la mancata attivazione del contraddittorio preventivo obbligatorio previsto dallo Statuto del Contribuente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, confermando che qualsiasi accesso nei locali del contribuente, anche se breve, impone al fisco di garantire il confronto preventivo prima di emettere l'atto impositivo. La violazione di tale obbligo determina la nullità insanabile dell'accertamento, senza che il contribuente debba fornire alcuna prova di resistenza. Di conseguenza, l'avviso di accertamento è stato definitivamente annullato e l'Amministrazione finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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