L'Amministrazione Finanziaria ha emesso avvisi di accertamento contro una società di trasporti, contestando la fittizietà di un contratto di subappalto, riqualificato come somministrazione illecita di manodopera, e l'indebita deduzione di costi di facchinaggio non documentati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. I giudici hanno confermato che, negli appalti ad alta intensità di lavoro, la mancanza di un reale potere direttivo e organizzativo in capo all'appaltatore configura un'interposizione illegale di lavoratori. Inoltre, la Corte ha ribadito che spetta al contribuente dimostrare l'effettività e l'inerenza dei costi dedotti, non essendo sufficiente la sola esibizione di fatture e contratti in assenza di prove sull'effettiva esecuzione delle prestazioni. La società perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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