Un ex presidente di un istituto di credito, sanzionato dall'autorità di vigilanza per carenze informative in un prospetto di offerta al pubblico, aveva ottenuto l'annullamento della sanzione in Corte d'Appello per tardività dell'accertamento. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, accogliendo il ricorso dell'autorità. Il principio chiave è che il termine accertamento CONSOB di 180 giorni per la contestazione decorre non da quando l'autorità ha i primi sospetti, ma da quando ritiene, a sua discrezione, di aver acquisito tutti gli elementi necessari a fondare l'accusa, senza che il giudice possa sindacare nel merito la durata dell'attività istruttoria.
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