L'Agenzia delle Entrate ha emesso un secondo avviso di accertamento per l'anno 2008 nei confronti di una società di costruzioni, contestando ricavi non dichiarati per oltre 660.000 euro, mascherati da prestiti a una consorella agricola. La società ha impugnato l'atto, evidenziando che il fisco aveva già esaminato gli stessi conti in un precedente controllo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che un accertamento integrativo non può fondarsi su documenti già noti all'amministrazione finanziaria fin dall'inizio. Il fisco deve dimostrare la sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi per poter emettere un secondo atto impositivo sulla stessa annualità, a tutela del diritto di difesa del contribuente. Inoltre, l'assoluzione in sede penale, pur non vincolante, può essere liberamente valutata dal giudice tributario come prova a favore del contribuente.
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