L'Agenzia delle Entrate ha emesso due avvisi di accertamento nei confronti di una società, rideterminando le imposte Iva e Irap sulla base dello scostamento dai parametri degli studi di settore. La società ha impugnato gli atti evidenziando una grave crisi economica aziendale, la chiusura di una sede e l'esiguità dello scostamento (pari al 5,40% e al 4,11%), escludendo così una grave incongruenza. I giudici di merito hanno rigettato il ricorso con motivazioni generiche. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, stabilendo che l'accertamento da studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici. Di conseguenza, il giudice tributario ha l'obbligo di valutare attentamente tutte le prove contrarie e le giustificazioni specifiche offerte dal contribuente durante il giudizio, non potendo ignorare gli elementi documentali e le circostanze concrete dedotte a difesa.
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