L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato la decisione che annullava un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP emesso nei confronti di un contribuente. L'accertamento si fondava sia su incongruenze contabili sia sugli studi di settore. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre obbligatorio a pena di nullità. Per i tributi non armonizzati (IRPEF e IRAP), l'obbligo sussiste solo se l'atto si basa esclusivamente sugli studi di settore, mentre qui vi erano anche anomalie contabili. Per l'IVA (tributo armonizzato), l'omissione del confronto preventivo invalida l'atto solo se il contribuente dimostra concretamente quali ragioni difensive avrebbe potuto far valere (prova di resistenza), cosa non avvenuta in questo caso. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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