L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di due Società Contribuenti, contestando un maggior reddito d'impresa basato sui parametri degli studi di settore. Le società hanno impugnato l'atto, lamentando la mancanza di una grave incongruenza nello scostamento (pari al 13%) e il difetto di motivazione della sentenza d'appello, che si era limitata a confermare la decisione di primo grado senza un'autonoma valutazione. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che la sentenza d'appello motivata per relationem è nulla se si limita a un rinvio acritico senza verificare in concreto la gravità dello scostamento. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame. L'accertamento da studi di settore richiede infatti una motivazione effettiva sulla gravità dello scostamento.
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