Un investitore ha impugnato la sanzione della Consob per abuso di informazioni privilegiate, inflitta per aver acquistato azioni di una società prima di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) grazie a soffiate riservate. L'investitore negava l'addebito, lamentando che la condanna si basasse su meri sospetti e non su prove certe. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione. I giudici hanno chiarito che la prova dell'illecito può fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, come il tempismo anomalo degli acquisti, l'assenza di altre operazioni finanziarie e il ricorso a prestiti da amici per finanziare l'operazione. Inoltre, per configurare l'abuso non serve individuare la fonte esatta della fuga di notizie, ma basta dimostrare il possesso e l'utilizzo concreto dell'informazione riservata.
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