Il Pubblico Ministero ha contestato a un'indagata la violazione delle norme sul reddito di cittadinanza. Il Giudice dell'Udienza Preliminare (G.U.P.) ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e ha restituito gli atti al Pubblico Ministero, sostenendo che la norma incriminatrice sarebbe stata abrogata in futuro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che la decisione del giudice costituisce un atto abnorme del G.U.P. poiché introduce una causa di nullità non prevista dalla legge e provoca un'indebita regressione del processo. Al momento della contestazione, infatti, la norma era pienamente in vigore. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza senza rinvio, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale per la prosecuzione del procedimento.
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