Una società agricola riceve un avviso di accertamento basato sul metodo induttivo puro, a seguito di movimentazioni bancarie non giustificate. La Commissione Tributaria Regionale annulla l'atto, ritenendo le presunzioni dell'Ufficio non sufficientemente provate. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, chiarisce che in caso di accertamento induttivo puro sono ammesse anche presunzioni 'semplicissime', prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
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