La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di un contribuente per l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. I giudici hanno ribadito che la motivazione dell'atto tributario può avvenire per relationem, ovvero richiamando altri atti come il processo verbale di constatazione, purché ne venga riprodotto il contenuto essenziale. In tema di onere probatorio, una volta che l'Amministrazione Finanziaria fornisce indizi sulla fittizietà delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza degli scambi commerciali, non essendo sufficiente la sola regolarità formale delle scritture contabili.
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