Una società in liquidazione, dopo aver impugnato una cartella di pagamento per imposte dirette e IVA, viene cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese. L'ex liquidatore dichiara di non avere più interesse a proseguire la causa, presentando formale rinuncia al ricorso a seguito dell'adesione a una procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali. La Corte di Cassazione, preso atto della situazione e della mancata costituzione dell'Agente della Riscossione, dichiara l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere. I giudici supremi precisano inoltre che, in questi specifici casi, non è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato da parte del ricorrente, e le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate.
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