Un lavoratore, licenziato e posto in mobilità, ha richiesto l'esenzione IRPEF indennità di mobilità percepita in un'unica soluzione, avendola investita in una cooperativa. L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'agevolazione solo per la quota versata al momento della costituzione della società come socio fondatore, negandola per i versamenti successivi effettuati come socio sovventore per aumenti di capitale. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco. I giudici hanno chiarito che le norme sulle agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione. Lo sgravio spetta esclusivamente per le somme utilizzate per costituire ex novo una cooperativa, non per successivi apporti di capitale in realtà già esistenti. L'obiettivo della legge è incentivare la creazione di nuove imprese da parte di disoccupati, non agevolare il mero investimento finanziario successivo.
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