La Corte di Cassazione ha stabilito che l'estratto di ruolo non è direttamente impugnabile per far valere la prescrizione di crediti tributari relativi a cartelle già regolarmente notificate e non opposte. La decisione recepisce le novità introdotte dall'art. 12, comma 4-bis del D.P.R. 602/1973, che limita l'impugnabilità del ruolo a casi eccezionali e tassativi, come il pregiudizio nella partecipazione a gare d'appalto. Nel caso esaminato, il contribuente aveva contestato l'estratto sostenendo il decorso del termine decennale, ma la Suprema Corte ha cassato senza rinvio le sentenze di merito favorevoli al cittadino, dichiarando l'azione inammissibile per carenza di interesse attuale.
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