Una società immobiliare ha impugnato la decisione che negava la retroattività di una rendita catastale rettificata. L'immobile, situato in un comune campano, era stato erroneamente censito come ultimato nel 2008, mentre si trovava allo stato grezzo. Nonostante il successivo riconoscimento dell'errore da parte dell'Agenzia delle Entrate nel 2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla violazione del principio di specificità: il ricorrente non ha articolato i motivi di censura secondo i vizi tipici previsti dall'art. 360 c.p.c., omettendo di indicare con precisione gli errori della sentenza impugnata. Oltre al rigetto, la Corte ha condannato la società per responsabilità aggravata, evidenziando l'abuso del processo derivante da un ricorso manifestamente carente dei requisiti minimi di legge.
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