Una società di costruzioni ha impugnato un avviso di accertamento relativo alla vendita di otto appartamenti, contestando la rettifica dei ricavi basata sui valori OMI. Durante il giudizio di legittimità, la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, versando la prima rata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese legali ed escludendo il raddoppio del contributo unificato, data la natura premiale della scelta del contribuente.
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