Una società ha impugnato una cartella di pagamento per IRAP, IRES e IVA, sostenendo di non aver mai ricevuto il prodromico avviso di accertamento. Sebbene il primo grado avesse confermato la regolarità della notifica per compiuta giacenza, la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'atto, ritenendo inapplicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo agli atti di natura sostanziale. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale orientamento, chiarendo che la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente sana ogni eventuale vizio di notifica della cartella di pagamento, in forza del rinvio operato dalle leggi tributarie alle norme del codice di procedura civile.
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