Una società di trasporti ha impugnato alcuni avvisi di accertamento ICI relativi a immobili destinati all'esercizio ferroviario, sostenendo di essere una semplice comodataria e non la concessionaria dei beni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando una motivazione apparente nella sentenza di secondo grado. I giudici d'appello, infatti, pur escludendo la titolarità di diritti reali, avevano confermato l'imposta senza spiegare in base a quali prove la società dovesse essere considerata concessionaria, rendendo impossibile ricostruire l'iter logico della decisione.
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