Una società ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per gli anni 2005-2007. L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità di quote di ammortamento di capannoni industriali e altri costi promiscui. Dopo un esito favorevole in primo grado e una riforma totale in appello, la causa è giunta in Cassazione. Durante il giudizio di legittimità, la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della Legge 130/2022. La Suprema Corte, verificati i presupposti, ha disposto la sospensione del processo per consentire il perfezionamento della procedura di condono.
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