Una società che ha acquistato un ramo d'azienda ha impugnato autonomamente gli avvisi di accertamento notificati alla società venditrice, rivendicando la propria legittimazione ad agire in quanto coobbligata solidale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il cessionario d'azienda, pur essendo responsabile in solido per i debiti tributari del cedente, non possiede una legittimazione autonoma per contestare atti impositivi di cui non è il destinatario diretto. La tutela del cessionario deve realizzarsi attraverso l'intervento nel processo avviato dal debitore principale, non potendo egli sostituirsi a quest'ultimo nell'impugnazione originaria.
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