Un contribuente, dopo aver aderito alla procedura di voluntary disclosure per capitali detenuti in Svizzera, ha richiesto il rimborso dell'Euroritenuta subita all'estero. L'Amministrazione Finanziaria aveva negato il rimborso invocando i limiti dell'Art. 165 TUIR, che esclude il credito d'imposta in caso di omessa dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che le norme europee e internazionali contro la doppia imposizione prevalgono sulle restrizioni nazionali. La voluntary disclosure, pur perfezionandosi con forme simili all'accertamento con adesione, mantiene una natura autonoma che non preclude il diritto al rimborso delle imposte pagate all'estero.
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