La Corte di Cassazione chiarisce la regolamentazione delle spese di lite e patrocinio a spese dello Stato. Un cittadino straniero, ammesso al patrocinio, aveva ottenuto l'annullamento di un decreto di espulsione. Tuttavia, il giudice non si era pronunciato sulle spese legali dei gradi precedenti. La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che in questi casi la vittoria del cittadino determina implicitamente la soccombenza dell'amministrazione. Le spese non vengono addebitate a quest'ultima, ma liquidate separatamente dal giudice in favore del difensore, secondo le norme sul patrocinio a spese dello Stato.
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