La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23348/2024, ha stabilito un principio fondamentale in tema di decadenza agenzia. La Corte ha chiarito che il termine di decadenza previsto dall'art. 32 della legge n. 183/2010 per l'impugnazione del recesso non si applica ai contratti di agenzia. La controversia vedeva un agente opporsi a una società preponente dopo la risoluzione del rapporto. I giudici di merito avevano dichiarato la domanda improcedibile per tardività. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che la norma sulla decadenza riguarda esclusivamente i rapporti di collaborazione continuata e non i contratti di agenzia, data la loro specifica disciplina e natura. Di conseguenza, il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per un nuovo esame nel merito.
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