Un lavoratore, le cui dimissioni erano state annullate da una sentenza di primo grado, si è visto negare il diritto al passaggio di personale presso un altro ente. La Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso, chiarendo che la successiva riforma della sentenza in appello fa perdere alla decisione di primo grado la sua efficacia. Questo determina la 'reviviscenza' dell'atto originario, ovvero le dimissioni, che tornano ad essere valide fin dall'inizio. Di conseguenza, il lavoratore non era in servizio al momento del trasferimento e non poteva vantare alcun diritto. Il caso sottolinea il principio dell'efficacia della sentenza riformata e i suoi effetti retroattivi.
Continua »