La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11605/2024, ha stabilito un importante principio in materia di patrocinio a spese dello Stato per gli enti non profit. Il caso riguardava una società di mutuo soccorso a cui era stata revocata l'ammissione al beneficio, poiché il giudice di merito aveva qualificato la sua attività come "economica". La Suprema Corte ha annullato tale decisione, chiarendo che l'attività economica che preclude l'accesso al patrocinio è solo quella con un fine di lucro diretto. Un'attività strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico, anche se gestita in modo da coprire i costi, non è motivo di esclusione.
Continua »