La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30003/2023, ha esaminato un caso riguardante la qualificazione di una clausola in un contratto di cessione di quote societarie. La clausola impegnava gli acquirenti a liberare il venditore da una fideiussione pregressa. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano qualificato l'impegno come un patto di manleva piuttosto che una promessa del fatto del terzo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali, in particolare per la violazione del principio di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano specificato adeguatamente le norme violate né trascritto la clausola contestata. La decisione ribadisce che un impegno ad attivarsi per estinguere un debito altrui costituisce un'obbligazione di garanzia diretta.
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