Una società di sviluppo immobiliare aveva ceduto a un fondo di investimento una serie di contratti preliminari di compravendita. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito un punto cruciale sulla cessione del contratto preliminare: la stipula del contratto definitivo tra il promissario acquirente (contraente ceduto) e il nuovo soggetto (cessionario) costituisce una prova valida e sufficiente dell'accettazione della cessione. Essendo il contratto definitivo redatto per iscritto, esso soddisfa il requisito di forma richiesto, assorbendo la necessità di un'accettazione scritta separata. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso della società cedente che chiedeva la restituzione delle caparre relative ai contratti per cui era stato stipulato l'atto definitivo.
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