La Corte di Cassazione ha chiarito che il mezzo di impugnazione esperibile contro una sentenza dipende esclusivamente dalla qualificazione che il giudice ha dato all'azione, in virtù del principio dell'apparenza. Nel caso di specie, un professionista aveva contestato un'intimazione di pagamento e il tribunale aveva qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi. La Corte d'Appello aveva erroneamente ammesso il gravame, ma la Cassazione ha annullato la decisione senza rinvio, ribadendo che la sentenza era impugnabile solo tramite ricorso per cassazione.
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