La Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora il giudice di primo grado qualifichi una domanda come opposizione agli atti esecutivi, l'unico rimedio esperibile sia il ricorso per Cassazione. Nel caso in esame, una società aveva contestato vizi formali di un'intimazione di pagamento. Poiché l'azione rientrava nell'ambito dell'art. 617 c.p.c., la sentenza del Tribunale non poteva essere appellata, rendendo nullo il successivo giudizio di secondo grado.
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