La Corte di Cassazione ha stabilito che nell'assicurazione per conto altrui stipulata per un veicolo in leasing, l'utilizzatore non è legittimato a richiedere direttamente l'indennizzo all'assicuratore. Solo la società di leasing, proprietaria del bene e beneficiaria della clausola di vincolo, possiede tale diritto, a meno di un consenso espresso e specifico. La decisione conferma che i diritti del contratto spettano all'assicurato e non al contraente.
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