Riserve appalto pubblico: la conferma negli atti di variante
L’iscrizione delle riserve appalto pubblico rappresenta un momento critico nella gestione dei contratti di opere pubbliche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della presunta rinuncia alle pretese economiche qualora l’impresa non le ribadisca negli atti di sottomissione relativi a varianti progettuali.
I fatti di causa
Una società appaltatrice, impegnata nel completamento di una banchina portuale, aveva iscritto diverse riserve per l’anomalo andamento del cantiere e per l’indisponibilità delle aree logistiche. La stazione appaltante eccepiva la decadenza e la rinuncia implicita a tali riserve, sostenendo che l’impresa avrebbe dovuto confermarle al momento della sottoscrizione degli atti di sottomissione per le perizie di variante.
Secondo la stazione appaltante, la firma di nuovi accordi senza richiamare le precedenti pretese economiche costituiva un comportamento concludente indicativo di una rinuncia ai maggiori oneri richiesti.
La decisione della Cassazione sulle riserve appalto pubblico
Gli Ermellini hanno respinto il ricorso della stazione appaltante, confermando la validità delle riserve appalto pubblico già regolarmente iscritte nei registri di contabilità. La Corte ha chiarito che l’atto di sottomissione è un negozio accessorio finalizzato esclusivamente a regolare l’esecuzione di nuovi lavori o varianti rispetto al progetto originario.
Non può dunque essere pretesa una reiterazione continua delle riserve in ogni documento firmato dalle parti, purché queste siano state correttamente inserite nel primo atto idoneo e confermate nel conto finale dei lavori.
Le motivazioni
La Corte ha osservato che non esiste alcun obbligo di legge che imponga all’appaltatore di reiterare le riserve appalto pubblico in atti diversi da quelli contabili. La sottoscrizione di un atto di variante non implica rinuncia ai diritti già vantati, a meno che non vi sia una dichiarazione espressa o un comportamento univoco in tal senso.
In merito alla tempestività, la Corte ha precisato che per i danni derivanti da fatti continuativi (come l’indisponibilità di aree), il termine per l’iscrizione decorre dal momento in cui l’impresa acquisisce piena consapevolezza della portata dannosa dell’evento. Nel caso di specie, tale consapevolezza era maturata solo dopo l’avvio del cantiere e non al momento della consegna formale dei lavori, rendendo l’iscrizione effettuata al primo Stato Avanzamento Lavori (SAL) perfettamente tempestiva.
Le conclusioni
Il provvedimento ribadisce l’autonomia tra la contabilità dei lavori e gli atti negoziali di variante. Per le imprese, ciò significa che una riserva correttamente iscritta e confermata nel conto finale rimane valida anche senza ripetute conferme negli atti intermedi, garantendo una maggiore tutela contro eccezioni di decadenza puramente formali da parte della pubblica amministrazione.
Quando vanno iscritte le riserve appalto pubblico per fatti che durano nel tempo?
Le riserve per fatti a effetti continuativi devono essere iscritte non appena la potenzialità dannosa dell’evento diventa percepibile secondo l’ordinaria diligenza, anche se la quantificazione precisa può avvenire successivamente.
È obbligatorio confermare le riserve negli atti di sottomissione per varianti?
No, la legge non impone di ribadire le riserve già iscritte in contabilità all’interno degli atti di sottomissione, poiché questi ultimi hanno la funzione di regolare nuovi lavori e non di transigere pretese pregresse.
La mancata reiterazione di una riserva può essere considerata una rinuncia al diritto?
No, la semplice omissione in atti non contabili non costituisce rinuncia implicita; per abdicare a una riserva è necessaria una dichiarazione espressa o un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di avvalersene.