Un lavoratore ha agito in giudizio per ottenere la pensione di anzianità invocando il cumulo gratuito dei contributi versati presso l'INPS, la Gestione Separata e la Cassa Ragionieri. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che la normativa sul cumulo gratuito introdotta nel 2012 non è applicabile retroattivamente a domande presentate nel 2008. Inoltre, è stato chiarito che la totalizzazione richiede requisiti anagrafici o contributivi minimi (65 anni di età o 40 anni di contributi) non posseduti dal ricorrente, e che la ricongiunzione non può essere accertata giudizialmente senza il preventivo perfezionamento della procedura amministrativa.
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