Una lavoratrice ha contestato la cancellazione elenchi braccianti agricoli per 101 giornate di lavoro svolte nel 2009. L'ente previdenziale ha accertato la fittizietà dell'azienda datrice di lavoro tramite un verbale ispettivo, evidenziando l'assenza di terreni coltivabili e lo svolgimento di pura attività commerciale. La Corte di Cassazione ha confermato il disconoscimento del rapporto lavorativo. I giudici hanno chiarito che, a fronte dei rilievi ispettivi, grava interamente sul dipendente l'onere di provare la prestazione effettiva. Poiché la lavoratrice ha formulato capitoli di prova testimoniale vaghi, privi di dettagli su orari, mansioni e compensi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Continua »