Una Lavoratrice, docente, aveva impugnato i suoi contratti a termine, ritenuti illegittimi. La Corte d'Appello aveva riconosciuto l'illegittimità ma negato il risarcimento del danno, dato che la Lavoratrice era stata stabilizzata (assunta a tempo indeterminato). La Lavoratrice ha presentato ricorso in Cassazione. Durante il processo, ha rinunciato al ricorso, ma senza notificare formalmente la rinuncia alla controparte. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per questa mancata notifica, che ha reso la rinuncia "irrituale" ma comunque significativa della sua carenza di interesse. Le spese legali sono state compensate, considerando l'incertezza interpretativa sulla reiterazione contratti a termine e le conseguenze della stabilizzazione.
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