Una cittadina straniera, in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari che consente di lavorare, ha richiesto l'assegno di natalità per il proprio figlio. L'ente previdenziale ha respinto la domanda, sostenendo che il beneficio spettasse solo ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, dichiarando che l'esclusione è discriminatoria. Basandosi sulle sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, i giudici hanno stabilito che l'assegno di natalità rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale. Pertanto, esso deve essere garantito a tutti i cittadini stranieri regolarmente ammessi al lavoro, indipendentemente dal possesso del permesso di lungo periodo. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per il ricalcolo delle somme spettanti.
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