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Assegno Nucleo Familiare Stranieri: Sì anche con Familiari all’estero

La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un lavoratore straniero, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, a ricevere l’assegno nucleo familiare stranieri anche se i suoi familiari risiedono all’estero. L’Ente Previdenziale aveva negato il beneficio basandosi su una legge italiana che escludeva i familiari non residenti in Italia. I giudici hanno stabilito che questa norma nazionale è discriminatoria e contrasta con il principio di parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione Europea. Di conseguenza, la legge italiana deve essere ‘disapplicata’, garantendo al lavoratore la stessa tutela prevista per i cittadini italiani, per i quali la residenza dei familiari non è un requisito.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15912 Anno 2026
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Pubblicato il 6 giugno 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Assegno nucleo familiare stranieri: diritto garantito anche con famiglia all’estero

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha consolidato un principio fondamentale in materia di diritti dei lavoratori immigrati. La Corte ha stabilito che l’assegno nucleo familiare stranieri spetta anche quando moglie e figli del richiedente risiedono nel loro Paese d’origine. Questa decisione rafforza il principio di parità di trattamento tra lavoratori italiani e stranieri, sancito dal diritto dell’Unione Europea, superando una limitazione imposta dalla legge nazionale.

Il caso: un lavoratore e una richiesta negata

La vicenda ha origine dalla richiesta di un lavoratore di nazionalità pakistana, regolarmente impiegato in Italia e in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo. L’uomo aveva presentato all’Ente Previdenziale la domanda per ottenere gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), un sostegno economico previsto per i lavoratori con familiari a carico. L’Ente Previdenziale ha respinto la richiesta. La motivazione era basata su una norma italiana specifica che escludeva dal calcolo del nucleo familiare il coniuge e i figli non residenti sul territorio nazionale. Secondo l’Ente, poiché la famiglia del lavoratore viveva in Pakistan, non sussistevano i requisiti per erogare la prestazione.

La legge italiana contro il diritto europeo

Il cuore del problema era un conflitto tra due sistemi di regole. Da un lato, la legge italiana (in particolare l’art. 2, comma 6-bis, della Legge n. 153/1988) imponeva la residenza in Italia dei familiari come condizione per accedere al beneficio. Dall’altro lato, diverse Direttive dell’Unione Europea (come la 2003/109/CE e la 2011/98/UE) stabiliscono un principio chiaro: la parità di trattamento. Questo principio impone agli Stati membri di garantire ai lavoratori di Paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, le stesse prestazioni di sicurezza sociale dei propri cittadini. Per i lavoratori italiani, la residenza all’estero dei familiari non è mai stata un ostacolo per ricevere gli assegni. La norma nazionale creava quindi una palese discriminazione basata sulla nazionalità.

L’impatto del principio di parità sull’assegno nucleo familiare stranieri

I giudici hanno riconosciuto che l’assegno per il nucleo familiare rientra a pieno titolo tra le prestazioni di sicurezza sociale coperte dal diritto dell’Unione Europea. Si tratta di una misura destinata a compensare i carichi familiari, indipendentemente da dove questi familiari si trovino. Negare il beneficio al lavoratore straniero solo perché la sua famiglia vive all’estero costituisce una violazione del principio di parità di trattamento. La normativa europea, in questo caso, è considerata ‘self-executing’, cioè direttamente applicabile dai giudici nazionali senza bisogno di un intervento del legislatore italiano.

Le motivazioni: perché la residenza dei familiari non conta

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Ente Previdenziale, confermando le decisioni dei giudici precedenti. La motivazione centrale è la ‘disapplicazione’ della norma nazionale. I giudici non hanno cancellato la legge italiana, ma hanno deciso di non applicarla al caso specifico perché in palese contrasto con una norma europea superiore e direttamente efficace. La Corte ha ribadito che la Direttiva 2003/109/CE impone un obbligo chiaro, preciso e incondizionato di trattare i soggiornanti di lungo periodo allo stesso modo dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali. Subordinare l’assegno nucleo familiare stranieri alla residenza dei familiari in Italia è una condizione non prevista per i cittadini italiani e, pertanto, discriminatoria e illegittima.

Le conclusioni: la vittoria del principio di parità

L’esito finale è chiaro: l’Ente Previdenziale perde la causa. Di conseguenza, è obbligato a pagare al lavoratore straniero tutti gli assegni familiari che gli erano stati ingiustamente negati. Questa sentenza non è un caso isolato, ma si inserisce in un orientamento ormai consolidato sia a livello nazionale che europeo. Essa riafferma che i diritti sociali legati al lavoro non possono essere limitati da requisiti discriminatori basati sulla nazionalità o sul luogo di residenza della famiglia. Per i lavoratori stranieri con permesso di lungo periodo, il diritto a sostenere i propri cari è pienamente tutelato, indipendentemente dai confini.

Un lavoratore straniero con permesso di lungo periodo ha diritto agli assegni familiari se la sua famiglia vive all’estero?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto agli assegni familiari è garantito in base al principio di parità di trattamento con i cittadini italiani, per i quali la residenza dei familiari all’estero non è un ostacolo.

Perché la legge italiana che richiede la residenza dei familiari non è stata applicata?
La legge italiana è stata ‘disapplicata’ dal giudice perché è stata ritenuta in contrasto con le Direttive dell’Unione Europea. Le norme europee, che impongono la parità di trattamento, prevalgono sulla legge nazionale in questo specifico ambito.

Questa decisione vale per tutti i lavoratori stranieri in Italia?
La sentenza si applica specificamente ai lavoratori di Paesi terzi che sono titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, poiché questo status garantisce loro il diritto alla parità di trattamento in materia di prestazioni sociali.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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