Responsabilità del commissario: l’omesso controllo sul collega è colpa grave
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10724/2024 affronta un tema cruciale per chiunque ricopra incarichi di gestione e controllo in ambito societario e fallimentare: la responsabilità del commissario per l’omesso controllo sull’operato di un collega. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso di un commissario liquidatore condannato per la distrazione di fondi operata da un altro commissario, ribadisce la severità del dovere di vigilanza e la diligenza professionale richiesta in questi ruoli.
Il caso: distrazione di fondi e omesso controllo
Una società in amministrazione straordinaria conveniva in giudizio i suoi ex commissari liquidatori, chiedendo il risarcimento per la sparizione di oltre 1,2 milioni di euro dal patrimonio sociale. Le indagini rivelavano che uno dei due commissari si era appropriato indebitamente di ingenti somme tramite assegni circolari emessi da un conto corrente cointestato alla procedura e gestito da entrambi. In sede penale, questo commissario aveva patteggiato la pena, ammettendo di fatto le sue responsabilità.
L’altro commissario, invece, veniva condannato in solido in sede civile. Egli si difendeva sostenendo di essere stato all’oscuro di tutto, vittima delle falsificazioni del collega e che il conto corrente, pur cointestato, era di fatto gestito esclusivamente dall’altro, che ne riceveva gli estratti conto al proprio domicilio. Sosteneva, inoltre, di aver chiesto tardivamente informazioni alla banca e al collega, senza però ricevere risposte.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte territoriale rigettava l’appello del commissario, confermando la sua grave responsabilità. I giudici sottolineavano che la sua colpa non derivava da un’azione diretta, ma da una grave omissione: la violazione del dovere di vigilanza (culpa in vigilando). Essendo co-gestore del conto, egli aveva il dovere di controllare attivamente le movimentazioni e l’operato del collega. La Corte riteneva irrilevante che gli estratti conto non gli venissero recapitati direttamente; egli avrebbe dovuto e potuto adoperarsi per ottenerli dalla banca, anche con azioni legali se necessario. L’inerzia durata per circa tre anni, dal momento degli ammanchi fino alle prime timide richieste di chiarimenti, era stata giudicata una negligenza inescusabile.
L’analisi della Cassazione sulla responsabilità del commissario
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per ragioni sia procedurali che sostanziali.
In primo luogo, il ricorso viene giudicato confuso, non lineare e privo dei requisiti di chiarezza e autosufficienza richiesti dalla legge. Il ricorrente aveva assemblato atti e documenti senza esporre in modo chiaro i motivi di appello e le critiche alla sentenza impugnata, rendendo di fatto impossibile per la Corte comprendere appieno le doglianze.
Nel merito, pur non potendo entrare nell’analisi dei fatti, la Cassazione conferma pienamente l’impianto logico-giuridico della Corte d’Appello. Viene ribadito che la responsabilità del commissario si fonda sulla violazione dell’art. 1176 c.c., che impone una diligenza qualificata e professionale. Chi accetta un incarico così delicato assume l’obbligo non solo di compiere i propri doveri, ma anche di sorvegliare l’intera gestione per cui è responsabile.
Le motivazioni della Corte
La Corte chiarisce che il commissario non può giustificare la propria inerzia adducendo una presunta divisione di compiti o la difficoltà nel reperire informazioni. La disponibilità giuridica e di fatto del conto corrente imponeva un controllo attivo e costante. L’aver chiesto informazioni solo tre anni dopo la distrazione delle somme non è un’esimente, ma anzi una conferma della negligenza. Un professionista diligente, di fronte al mancato ricevimento degli estratti conto di un rapporto co-gestito, avrebbe dovuto attivarsi immediatamente, recandosi in banca o utilizzando strumenti giudiziari come ricorsi d’urgenza o decreti ingiuntivi per ottenere la documentazione.
La Corte sottolinea che il debitore (in questo caso, il commissario inadempiente al suo obbligo di vigilanza) deve provare che la sua mancanza è dovuta a una causa a lui non imputabile. In questo caso, nessuna prova liberatoria è stata fornita; al contrario, è emersa una palese e prolungata negligenza.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito severo per tutti i professionisti che operano in organi di controllo e gestione societaria. La responsabilità del commissario non è circoscritta ai soli atti personalmente compiuti, ma si estende a un dovere di supervisione onnicomprensivo. Non è ammessa una vigilanza passiva o una fiducia cieca nei confronti dei colleghi. È necessario implementare procedure di controllo efficaci, verificare periodicamente la documentazione e agire con tempestività di fronte a qualsiasi anomalia o mancanza di trasparenza. L’inerzia e la negligenza, come dimostra questo caso, hanno conseguenze legali ed economiche molto pesanti.
Un commissario liquidatore può essere ritenuto responsabile per i fondi distratti dal suo collega?
Sì, può essere ritenuto responsabile in solido se viene accertata una violazione del suo dovere di vigilanza e controllo sulla gestione del patrimonio, specialmente su beni, come un conto corrente, di cui aveva la co-disponibilità giuridica.
È sufficiente richiedere informazioni al collega o alla banca per escludere la propria responsabilità per omesso controllo?
No. La Corte ha stabilito che richieste tardive e generiche, formulate anni dopo le illecite distrazioni di denaro, non sono sufficienti a esonerare dalla responsabilità. Un professionista diligente deve agire in modo proattivo e costante per ottenere la documentazione necessaria, anche ricorrendo a strumenti giudiziari se le informazioni vengono negate.
La responsabilità del commissario richiede un grado di diligenza specifico?
Sì. La sentenza ribadisce che la diligenza richiesta è quella professionale, prevista dall’art. 1176 del codice civile. Si tratta di una diligenza speciale e rafforzata, che impone un dovere di controllo particolarmente accurato e continuo, e spetta al professionista dimostrare che l’eventuale inadempimento sia dipeso da una causa a lui non imputabile.