L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che dichiarava tardivo il suo appello contro l'annullamento di una cartella esattoriale emessa verso una società. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, chiarendo che la controversia, pendente alla data del 31 dicembre 2011 e di valore inferiore a 20.000 euro, beneficiava della sospensione dei termini processuali prevista dalle norme sul condono fiscale (art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011). Di conseguenza, il termine per impugnare la sentenza di primo grado era rimasto sospeso fino al 30 giugno 2012, rendendo l'appello dell'Amministrazione tempestivo. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame.
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