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Legge 98/2011 — Anno 2022

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153 provvedimenti

Altri anni per Legge 98/2011

Definizione agevolata: il silenzio del fisco salva il contribuente
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di persone e ai suoi soci maggiori ricavi e perdite indebite per l'anno 2000. Dopo l'annullamento degli atti nei primi gradi di giudizio, l'amministrazione ha proposto ricorso in Cassazione. Nel frattempo, i contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata per chiudere le pendenze tributarie, pagando le somme dovute o la prima rata. Poiché l'ufficio finanziario non ha notificato alcun diniego nei termini di legge e non è stata presentata istanza di trattazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il contribuente vince la causa, vedendo confermata la chiusura agevolata della lite fiscale.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione o inganno?
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata del 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione contributi previdenziali, sostenendo che il termine di cinque anni fosse decorso. L'Ente Previdenziale ha ribattuto che la prescrizione era sospesa perché il contribuente non aveva compilato il "quadro RR" della dichiarazione dei redditi, occultando dolosamente il debito. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del Professionista. La Corte di Cassazione, rilevando che la scadenza dei pagamenti era stata prorogata e che il giudice può determinare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per approfondire se tale rilievo d'ufficio sia sempre possibile, data l'importanza della questione.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione colposa o dolo?
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2008, notificando l'atto nel 2014. Il professionista ha eccepito la prescrizione quinquennale. L'ente ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa per il doloso occultamento del debito, causato dalla mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, e che il termine iniziale fosse prorogato da un decreto ministeriale. La Corte d'appello ha dichiarato prescritti i contributi, escludendo il dolo del contribuente. La Corte di Cassazione, rilevando una questione di massima importanza sulla rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria. La decisione chiarirà l'applicazione della prescrizione contributi previdenziali.
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Iscrizione gestione separata: albo professionale non basta
L'INPS ha richiesto a un ingegnere il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2007. Il professionista si è opposto, evidenziando che il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e che non svolgeva l'attività in modo abituale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'iscrizione gestione separata non è automatica per il solo fatto di essere iscritti all'albo professionale. L'obbligo scatta solo in presenza di un esercizio abituale della professione. Se l'attività è occasionale e il reddito non supera la soglia di 5.000 euro, non sussiste alcun obbligo contributivo. Poiché l'ente previdenziale non ha dimostrato l'abitualità del lavoro dell'ingegnere, quest'ultimo non deve pagare i contributi richiesti e l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Gestione separata INPS: niente contributi per redditi minimi
L'ente previdenziale ha richiesto a un avvocato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2010. L'avvocato, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'ente previdenziale sosteneva che la partita IVA e l'iscrizione all'albo dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'abitualità dell'attività professionale non può essere presunta in modo automatico. Spetta all'ente previdenziale dimostrare che l'attività sia stata svolta con continuità. Di conseguenza, in mancanza di prove sull'abitualità e dato il reddito minimo, l'attività deve considerarsi occasionale, escludendo l'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’errore fiscale non è dolo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2005, notificando l'atto interruttivo oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro specifico non equivale a un occultamento intenzionale se i redditi professionali sono stati comunque dichiarati. Di conseguenza, è stata dichiarata la prescrizione contributi previdenziali, poiché l'INPS avrebbe potuto accertare il credito con i normali controlli.
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Prescrizione contributi previdenziali: omissione contro dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2008 a un libero professionista iscritto alla Gestione Separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi, sostenendo che il termine fosse decorso. La Corte d'appello ha accolto l'eccezione, escludendo sia la proroga del termine di pagamento sia la sospensione della prescrizione per doloso occultamento dovuto alla mancata compilazione del Quadro RR. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La Sesta Sezione Civile, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa rilevare d'ufficio la corretta decorrenza della prescrizione in presenza di proroghe dei termini di versamento, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la causa alla Sezione Quarta Civile per una decisione sulla prescrizione contributi previdenziali.
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Gestione separata INPS: niente contributi sotto i 5.000 euro
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, sostenendo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per l'anno 2011. Il professionista aveva prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta dell'ente, rilevando che l'INPS non aveva dimostrato l'esercizio abituale della professione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'accertamento dell'abitualità dell'attività è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e non può pretendere i contributi richiesti, confermando che sotto la soglia dei 5.000 euro, senza prova di abitualità, non scatta l'obbligo previdenziale.
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Iscrizione alla Gestione separata: quando scatta l’obbligo
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. Il professionista riteneva di non dover pagare in quanto già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria per il lavoro dipendente. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'attività libero-professionale che non comporta il versamento di contributi capaci di generare una pensione autonoma. Inoltre, la Corte ha chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, tenendo conto di eventuali proroghe governative (come quella del 2010 per i redditi 2009), e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione Gestione Separata INPS: l’avvocato perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato, contemporaneamente lavoratore dipendente, il pagamento dei contributi previdenziali per l'attività professionale svolta nel 2009. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e dichiarato comunque prescritto il credito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS. Ha stabilito che i professionisti non iscritti alla cassa di categoria devono effettuare l'iscrizione Gestione Separata INPS per garantire la copertura assicurativa universale. Inoltre, ha chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto di eventuali proroghe di legge, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione Gestione separata: l’obbligo anche con redditi minimi
L'INPS ha contestato l'esonero di un ingegnere dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2008. La Corte d'Appello aveva giudicato illegittima l'iscrizione d'ufficio decisa dall'ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione Gestione separata scatta per chiunque svolga un'attività professionale abituale, anche se non esclusiva, qualora il reddito non sia assoggettato alla cassa previdenziale di categoria. La soglia dei 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale, mentre per l'attività abituale l'obbligo sussiste a prescindere dal reddito. La sentenza è stata cassata con rinvio per accertare l'effettiva abitualità dell'attività del professionista.
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Termine di decadenza previdenziale: la Cassazione frena l’INPS
Il Pensionato ha richiesto all'ente previdenziale il pagamento degli interessi legali per il ritardo nella liquidazione della sua pensione. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendola prescritta in base a una nuova legge del 2011 che ha esteso il termine di decadenza previdenziale anche alle prestazioni già liquidate. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pensionato, stabilendo che il nuovo termine di decadenza previdenziale introdotto nel 2011 non può applicarsi retroattivamente a situazioni di ritardo anteriori. La legge si applica solo a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 6 luglio 2011. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale per una nuova decisione.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no con redditi minimi
L'INPS ha richiesto l'iscrizione d'ufficio di un avvocato alla Gestione separata per l'anno 2010. Il professionista, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a cinquemila euro, pari a circa mille euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. La semplice iscrizione all'albo o il possesso della partita IVA non costituiscono una prova automatica di abitualità. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività non sia occasionale, mentre un reddito molto basso rappresenta un forte indizio di occasionalità. L'ente previdenziale perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no se il reddito è basso
L'ente previdenziale ha iscritto d'ufficio un avvocato alla Gestione separata per l'anno 2009. Il professionista ha contestato il provvedimento, evidenziando che il proprio reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e che l'attività era meramente occasionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. La produzione di un reddito modesto costituisce un forte indizio di occasionalità che spetta all'ente previdenziale smentire con prove concrete. Di conseguenza, la semplice iscrizione all'albo o il possesso di una partita IVA non bastano a far scattare l'obbligo contributivo in automatico, dovendo il giudice valutare caso per caso. Vince il professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’errore non è dolo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale contro un Libero Professionista, confermando la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2011. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione di cinque anni. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione non equivale automaticamente a dolo, soprattutto se i redditi sono stati comunque dichiarati in altre sezioni. La sospensione della prescrizione richiede un impedimento assoluto all'azione del creditore, non una semplice difficoltà di accertamento superabile con i normali controlli. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Gestione Separata INPS: niente contributi sotto i 5.000 euro
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009. Il professionista, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro (precisamente 3.434 euro). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti iscritti ad albi professionali richiede l'esercizio abituale dell'attività. Se il reddito è inferiore alla soglia di 5.000 euro, spetta all'INPS dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale e non occasionale. Non avendo l'ente previdenziale fornito tale prova, l'avvocato non deve pagare alcuna somma.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS vince sul rinvio
Un ingegnere, iscritto anche ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestava la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi per l'anno 2008 alla Gestione Separata, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata inizia a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso specifico, il termine di pagamento era stato differito al 6 luglio 2009 da un apposito decreto ministeriale (D.P.C.M. 4 giugno 2009). Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS, notificata il 30 giugno 2014, è giunta prima del compimento del termine quinquennale di prescrizione. Il professionista perde la causa ed è tenuto al pagamento dei contributi dovuti.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: errore formale vs dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. La richiesta è giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione dei contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha regolarmente dichiarato i propri redditi in altre sezioni del modello unico. Di conseguenza, il debito contributivo è estinto.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato interamente i propri redditi da lavoro autonomo nella stessa dichiarazione. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, poiché la richiesta era giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente Previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, opera la prescrizione contributi previdenziali e il Professionista non deve pagare le somme pretese.
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