L'ente previdenziale ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per l'anno 2009 relativi alla Gestione separata INPS. La Corte d'Appello aveva dichiarato il credito prescritto e non dovuto, poiché il reddito del professionista era inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Innanzitutto, ha chiarito che la prescrizione quinquennale non era decorsa, poiché il termine di pagamento originario era stato prorogato al 6 luglio 2010, rendendo tempestiva la richiesta dell'ente del 6 luglio 2015. Inoltre, ha stabilito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per un professionista iscritto all'albo dipende dall'abitualità dell'attività, non dal superamento della soglia di 5.000 euro, che rileva solo per il lavoro occasionale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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