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Legge 98/2011 — Anno 2022

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153 provvedimenti

Altri anni per Legge 98/2011

Gestione separata INPS: partita IVA attiva ma zero contributi
L'INPS pretendeva l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di un avvocato che, pur avendo la partita IVA e l'iscrizione all'albo, aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'ente previdenziale riteneva che tali elementi bastassero a dimostrare l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'iscrizione all'albo e la partita IVA non creano un automatismo. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale. Un reddito inferiore a 5.000 euro costituisce invece un forte indizio del carattere occasionale del lavoro. Di conseguenza, l'avvocato non deve pagare i contributi richiesti e l'INPS perde la causa, venendo condannato a pagare le spese processuali.
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Iscrizione Gestione separata INPS: albo attivo ma zero debiti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale contro la decisione che escludeva l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per un avvocato con reddito inferiore a 5.000 euro. L'ente pretendeva il pagamento dei contributi ritenendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Suprema Corte ha invece chiarito che l'Iscrizione Gestione separata INPS richiede l'effettivo esercizio abituale della professione, il cui accertamento spetta al giudice di merito. L'iscrizione all'albo e la partita IVA sono semplici indizi, ma non costituiscono una prova automatica di abitualità, specialmente a fronte di un reddito molto basso, che fa presumere la natura occasionale del lavoro. Vince il professionista, mentre l'ente previdenziale viene condannato a pagare le spese di giudizio.
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Gestione separata INPS: escluso l’obbligo con reddito minimo
L'ente previdenziale pretendeva l'iscrizione alla Gestione separata INPS da parte di un avvocato che, pur essendo iscritto all'albo e munito di partita IVA, aveva percepito nell'anno d'imposta un reddito inferiore a cinquemila euro. La Corte d'Appello aveva ritenuto tale modesto guadagno un indizio della natura occasionale dell'attività, escludendo l'obbligo contributivo in mancanza di prove contrarie da parte dell'ente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione all'albo e la partita IVA non creano un obbligo automatico di iscrizione previdenziale se manca il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. Spetta all'ente previdenziale dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale, non potendosi basare su semplici automatismi formali. Il professionista vince la causa e non deve pagare i contributi richiesti.
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Iscrizione Gestione separata INPS: ko se il reddito è minimo
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, iscrivendola d'ufficio alla Gestione separata per l'anno 2010. La professionista, pur iscritta all'albo, non era iscritta alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che l'Iscrizione Gestione separata INPS per i professionisti iscritti ad albi richiede l'esercizio abituale dell'attività. L'iscrizione all'albo o la partita IVA non creano un automatismo di abitualità. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività non fosse occasionale, mentre un reddito molto basso costituisce un forte indizio di occasionalità. Di conseguenza, i contributi non sono dovuti.
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Iscrizione alla Gestione separata: obbligo con basso reddito
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, ritenendo obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata per l'attività svolta nel 2011. La Corte d'appello aveva dato ragione al professionista, escludendo l'obbligo poiché il reddito annuo era inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per chi esercita una libera professione ordinistica dipende dall'abitualità dell'attività e non dal superamento di una soglia minima di reddito. Elementi come la partita IVA e l'iscrizione all'albo dimostrano l'abitualità, rendendo irrilevante il basso guadagno. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi per la Gestione separata relativi all'anno 2011. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione del credito. L'INPS sosteneva invece che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine di prescrizione, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. La Corte ha chiarito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che la semplice omissione del quadro RR non costituisce un comportamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione, in quanto non impedisce in modo assoluto all'INPS di accertare il credito. L'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no se il reddito è basso
L'Istituto Previdenziale ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un Avvocato per l'anno 2010, disponendo l'iscrizione alla Gestione separata INPS d'ufficio. L'Avvocato, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro (pari a 4.800 euro). La Corte d'Appello ha ritenuto non dovuti i contributi per via della natura occasionale dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Istituto Previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede lo svolgimento abituale dell'attività professionale. L'Ente pubblico non ha fornito prove dell'abitualità, poiché la sola iscrizione all'albo o il possesso della partita IVA non bastano a dimostrare la continuità del lavoro. Di conseguenza, l'Istituto Previdenziale perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi gestione separata: proroga salva l’INPS
Una professionista, iscritta all'Albo Forense ma non alla relativa Cassa, si è opposta a un avviso di addebito dell'INPS per il pagamento dei contributi previdenziali. La Corte d'Appello ha ritenuto prescritta la pretesa dell'ente, fissando la decorrenza del termine al 16 giugno 2010. L'INPS ha fatto ricorso, sostenendo che un decreto ministeriale avesse prorogato la scadenza dei pagamenti al 6 luglio 2010, rendendo tempestiva la richiesta inviata il 1° luglio 2015. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la proroga dei termini di versamento sposta in avanti anche il giorno di inizio della prescrizione contributi gestione separata. Di conseguenza, la richiesta dell'ente previdenziale è legittima e tempestiva, poiché inviata prima della scadenza del termine quinquennale prorogato.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Tuttavia, la richiesta è stata notificata oltre il termine di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa perché il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che la mancata compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un inganno intenzionale. L'INPS dispone infatti di poteri ispettivi per verificare i redditi. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi previdenziali, con la vittoria del professionista e la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.
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Gestione Separata INPS: niente contributi se il reddito è minimo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS contro un avvocato a cui erano stati richiesti contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010. L'ente previdenziale pretendeva il pagamento sul presupposto che la semplice iscrizione all'albo e il possesso della partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Suprema Corte ha invece chiarito che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria solo in presenza di un esercizio abituale della professione. Nel caso specifico, il professionista aveva percepito redditi minimi (circa 2.000 euro annui), dimostrando la natura occasionale del lavoro. Di conseguenza, l'INPS, su cui grava l'onere di provare l'effettiva abitualità dell'attività, ha perso la causa e non potrà pretendere il pagamento dei contributi richiesti.
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Prescrizione e occultamento doloso del debito contributivo
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a una Professionista per l'anno 2011. L'atto di richiesta è stato notificato oltre il termine di cinque anni. L'Ente ha sostenuto che la prescrizione fosse sospesa per via dell'occultamento doloso del debito contributivo, poiché la Professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente. I giudici hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo, specialmente se il contribuente ha comunque dichiarato i propri redditi professionali in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM). Di conseguenza, il credito previdenziale è prescritto e l'Ente perde la causa.
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Gestione separata INPS: nullo l’obbligo per i redditi minimi
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2010, pretendendo l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS. L'avvocato si è opposto, evidenziando di aver percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro e di non aver esercitato la professione con il carattere dell'abitualità. La Corte d'Appello ha annullato l'addebito dell'ente previdenziale per mancanza di prove sull'effettivo svolgimento stabile dell'attività. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che il basso reddito sotto la soglia dei 5.000 euro costituisce un valido indizio per escludere l'abitualità del lavoro autonomo, rendendo illegittima la pretesa contributiva dell'istituto in assenza di prove contrarie.
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Iscrizione gestione separata: partita IVA non basta per l’INPS
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a una professionista per l'anno 2010, sostenendo che l'iscrizione all'albo degli avvocati e il possesso della partita IVA imponessero l'iscrizione gestione separata. La professionista si è opposta, evidenziando che il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e l'attività era meramente occasionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'annullamento dell'addebito. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione all'albo e la partita IVA sono semplici indizi e non fanno scattare alcun automatismo. Spetta all'ente previdenziale dimostrare l'effettivo esercizio abituale dell'attività professionale per pretendere i contributi, mentre un reddito molto basso costituisce un forte indizio di occasionalità. L'INPS è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.
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Riliquidazione della pensione: no alla decadenza retroattiva
La Lavoratrice, ex bracciante agricola, ha richiesto la riliquidazione della pensione per ottenere la rivalutazione dei contributi maturati. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendola fuori tempo massimo in base alla nuova decadenza triennale introdotta nel 2011. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della donna. I giudici hanno stabilito che, sebbene la nuova decadenza si applichi anche alle situazioni preesistenti, il termine di tre anni inizia a decorrere solo dall'entrata in vigore della nuova legge (6 luglio 2011) e non prima. Di conseguenza, l'azione non era prescritta e la causa dovrà essere riesaminata.
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Estinzione del giudizio previdenziale: vince la causa da 295 euro
Una lavoratrice agricola ha chiesto la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione. La causa, pendente dal 2010 e di valore inferiore a 500 euro (pari a 295 euro), doveva considerarsi estinta per legge. I giudici di merito avevano invece rigettato la domanda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando l'estinzione del giudizio previdenziale con il contestuale riconoscimento del diritto economico a favore della lavoratrice. Le spese dell'intero processo restano a carico di chi le ha anticipate.
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Iscrizione Gestione Separata: obbligo anche sotto i 5.000 euro
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi omessi per l'anno 2010. Il professionista riteneva di non dover pagare in quanto il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro, sostenendo l'occasionalità dell'attività. La Corte d'Appello gli aveva dato ragione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'Iscrizione Gestione Separata è obbligatoria per chi esercita abitualmente una professione ordinistica. L'abitualità va valutata all'inizio dell'attività (ex ante) tramite indizi come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non solo in base al reddito finale (ex post). Un reddito basso non esclude automaticamente l'obbligo contributivo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione Separata INPS: l’errore formale salva l’avvocato
L'Ente Previdenziale ha proposto ricorso contro un Avvocato per richiedere l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS. La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ente poiché non aveva impugnato tutte le autonome motivazioni (rationes decidendi) della sentenza di primo grado, tra cui la mancanza di prova sull'abitualità dell'attività e il mancato superamento delle soglie di reddito. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso dell'Ente Previdenziale, ribadendo che l'omessa impugnazione di anche una sola delle ragioni autonome che sorreggono la decisione rende l'intero gravame inammissibile. L'Ente Previdenziale perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: omissione o dolo?
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali omessi per l'anno 2010 a un professionista non iscritto alla cassa forense. La Corte d'appello ha dichiarato estinto il credito per prescrizione dei contributi previdenziali, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La sesta sezione civile, rilevando la necessità di approfondire la rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine di prescrizione e l'effetto della mancata compilazione della dichiarazione, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Iscrizione alla Gestione Separata: obbligo anche con redditi minimi
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010, ritenendo obbligatoria l'Iscrizione alla Gestione Separata. Il Professionista si è opposto, sostenendo che il reddito annuo prodotto era inferiore alla soglia di 5.000 euro e che l'attività non era abituale. La Corte d'Appello ha dato ragione al professionista, ritenendo il basso reddito sinonimo di occasionalità. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale. I giudici hanno stabilito che l'iscrizione è obbligatoria per chi esercita abitualmente una professione regolamentata senza versare contributi alla cassa di riferimento, a prescindere dal reddito. La soglia dei 5.000 euro si applica solo al lavoro autonomo occasionale, non ai professionisti iscritti all'albo che svolgono attività abituale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione Separata: conta l’abitualità, non il reddito
L'Ente Previdenziale ha richiesto l'iscrizione alla Gestione Separata a un professionista per l'attività svolta nel 2010. Il professionista, iscritto all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, si è opposto evidenziando un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha annullato la richiesta di pagamento, ritenendo che sotto tale soglia l'attività fosse occasionale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione alla Gestione Separata per chi esercita una professione ordinistica dipende dall'abitualità dell'attività e non dal reddito prodotto. La soglia dei 5.000 euro rileva solo per i lavoratori autonomi occasionali. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame dell'abitualità.
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