Un'Azienda di Promozione Turistica, strutturata come consorzio di enti pubblici, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo secondo le norme previste per le aziende private. La Corte di Cassazione ha qualificato l'azienda come un ente pubblico non economico, e non economico, in quanto la sua funzione primaria era il servizio pubblico finanziato con capitale pubblico, non con ricavi di mercato. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che la procedura di licenziamento del settore privato era inapplicabile, rendendo nulla l'azione.
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