Un dipendente di una società di trasporti, con mansioni di capo treno, ha richiesto l'inclusione di varie indennità (di permanenza a bordo, di riserva, di efficientamento) nel calcolo della sua retribuzione per ferie. La Corte di Cassazione ha accolto la sua tesi, stabilendo che qualsiasi emolumento intrinsecamente legato alla prestazione lavorativa deve essere considerato nella base di calcolo, per non scoraggiare il lavoratore dal godere del suo diritto al riposo, in linea con la direttiva europea. La Corte ha inoltre confermato che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre solo dalla cessazione del rapporto.
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