L'Erede di un cittadino, parte in una causa civile durata oltre tredici anni, ha chiesto l'indennizzo per irragionevole durata del processo tramite ricorso per equa riparazione legge Pinto. La Corte d'Appello ha liquidato una somma minima, ritenendo generica la richiesta di un indennizzo maggiore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Erede, stabilendo che l'opposizione ex lege Pinto non è un normale appello ma introduce un giudizio a cognizione piena. Pertanto, il giudice deve valutare l'intera domanda basandosi anche solo sugli elementi essenziali del processo presupposto, senza pretendere prove eccessive sul danno non patrimoniale, che si presume esistente. La decisione è stata cassata con rinvio.
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