Gli eredi di un cittadino chiedevano l'equa riparazione per la durata eccessiva di una causa civile proseguita fino in Cassazione. Tuttavia, il parente era deceduto durante il giudizio e gli eredi non si erano mai costituiti formalmente in quella causa. La Corte d'Appello, accorgendosi della morte del ricorrente originario, ha revocato il primo indennizzo poiché, calcolando il tempo fino al decesso, la durata del processo era risultata ragionevole. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi, confermando che l'indennizzo spetta solo per il ritardo accumulato fino alla morte del parente o, per il periodo successivo, solo se gli eredi partecipano attivamente al processo. Vince il Ministero della Giustizia.
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